Pillola a cura della Dottoressa Sara Passalacqua
Nelle ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, è sufficiente che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche in via presuntiva, la natura fittizia delle operazioni contestate. La prova della mala fede del contribuente non è richiesta. La dimostrazione che il soggetto emittente delle fatture sia una società priva di effettiva operatività è sufficiente a sostenere la contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 9716 del 2026, chiarendo inoltre che l’introduzione del comma 5-bis dell’articolo 7 del Dlgs n. 546/1992 non ha modificato il tradizionale riparto dell’onere della prova nelle controversie tributarie. La giurisprudenza di legittimità conferma un orientamento ormai consolidato secondo cui, quando l’Amministrazione finanziaria dimostra, anche attraverso presunzioni semplici, che le operazioni fatturate non sono state effettivamente realizzate, grava sul contribuente l’onere di provare il contrario per poter beneficiare della deduzione dei costi e della detrazione dell’Iva. A tal fine non risultano sufficienti né la regolare tenuta delle scritture contabili né la produzione delle fatture o delle evidenze dei pagamenti. Tali elementi rappresentano soltanto dati formali che possono essere utilizzati per conferire un’apparenza di legittimità a operazioni prive di effettiva sostanza economica. L’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio mediante un quadro indiziario caratterizzato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’ordinamento. Tra gli elementi maggiormente valorizzati dalla giurisprudenza figurano l’assenza di una struttura organizzativa adeguata, la mancanza di sedi operative, personale, mezzi strumentali o utenze, nonché ulteriori anomalie incompatibili con l’effettivo svolgimento dell’attività dichiarata. La pronuncia evidenzia ancora una volta la netta distinzione tra operazioni oggettivamente inesistenti e operazioni soggettivamente inesistenti. Particolare rilievo assume il passaggio dell’ordinanza dedicato all’interpretazione del comma 5-bis dell’articolo 7 del Dlgs n. 546/1992, introdotto dalla legge n. 130/2022. Secondo la Corte, la disposizione non ha introdotto un regime probatorio più gravoso per l’Amministrazione finanziaria né ha modificato i principi già consolidati in materia. La norma si limita a disciplinare i criteri di valutazione della prova da parte del giudice tributario, imponendo l’annullamento dell’atto impositivo qualora la prova fornita dall’Ufficio sia assente, contraddittoria o insufficiente a dimostrare in modo puntuale le ragioni della pretesa fiscale. Ne consegue che resta pienamente legittimo il ricorso alle presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti richiesti dall’articolo 2729 del codice civile.
