Pillola a cura del Dottor Stefano La Commara
Con le ordinanze nn. 30214/2025 e 28520/2025, la Corte Suprema di Cassazione ha espresso un rilevante principio interpretativo in materia di pignoramento presso terzi disciplinato dall'art. 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, destinato a incidere significativamente sulla prassi della riscossione coattiva.
Secondo i Giudici Ermellini, il pignoramento presso terzi disciplinato dall'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 non produce effetti sine die, ma è soggetto a un preciso limite temporale, oltre il quale l'esercizio dell'azione esecutiva richiede necessariamente l'intervento dell'autorità giudiziaria. Decorsi 60 giorni dalla notifica, infatti, il pignoramento presso terzi diventa automaticamente inefficace.
Ne consegue che il vincolo pignoratizio opera esclusivamente con riferimento ai crediti esigibili entro il predetto termine. Eventuali somme riscosse dall'Agente della riscossione successivamente alla scadenza dei sessanta giorni risultano prive di valido titolo esecutivo e, pertanto, devono essere restituite al contribuente. Analogamente, nell'ipotesi di mancata ottemperanza del terzo all'ordine di pagamento, l'Amministrazione finanziaria non può considerare il pignoramento ancora efficace, ma deve necessariamente instaurare il procedimento esecutivo dinanzi al giudice competente ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile.
Si tratta di un orientamento che, ove consolidato, potrebbe incidere in maniera significativa sulle future modalità di esercizio della riscossione coattiva, imponendo una rilettura dell'equilibrio tra esigenze di efficienza dell'azione amministrativa e garanzie del debitore.
