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Pillola n. 368 del 02 luglio 2026

Pillola a cura dell'Avvocato Annachiara Silipo

Le Sezioni Unite sulla natura giuridica della “perizia contrattuale”.
Con la sentenza n. 11959 del 30/04/2026 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affrontano il tema della differenza tra “perizia contrattuale” e “arbitrato irrituale”, enunciando il seguente principio di diritto: “la clausola di perizia contrattuale inserita in un contratto, con cui le parti deferiscono a un terzo - scelto per specifiche competenze tecniche - l'accertamento o la valutazione di fatti o elementi tecnici rilevanti ai fini del rapporto (anche con effetti vincolanti quanto all'assetto di interessi così determinato), integra una figura negoziale atipica di natura meramente obbligatoria e non un arbitrato irrituale, salvo che il contenuto della clausola sia espressamente riconducibile all'art. 808-ter c.p.c. e contenga una chiara e inequivoca rinuncia delle parti all'esercizio dei propri diritti davanti al giudice ordinario. In difetto di tale rinuncia, la perizia contrattuale non comporta deroga alla giurisdizione statale, ma solo l'assunzione di un obbligo contrattuale di "valorizzare" il responso del perito, se ed in quanto reso”.
La perizia contrattuale consiste in una clausola con cui i contraenti vogliono che un terzo - scelto per specifiche competenze tecniche - intervenga su una o più questioni rilevanti per il rapporto giuridico tra loro intercorrente.
Secondo la Corte di Cassazione detta clausola ha natura meramente obbligatoria, per cui - in mancanza di una rinunzia al diritto di agire in giudizio e nel caso in cui lo strumento contrattuale sia stato attivato dalle parti e portato a compimento dal perito - chi agisce in giudizio nonostante la clausola peritale, non vede preclusa l’azione giudiziaria, ma può incorrere in responsabilità per inadempimento contrattuale.
Con la sentenza in commento le Sezioni Unite confermano dunque che l’arbitrato rappresenta uno strumento alternativo e sostitutivo della giurisdizione ordinaria, mentre la perizia contrattuale costituisce un meccanismo tecnico-negoziale compatibile con il successivo ricorso al giudice.

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