Logo-completo-con-trasparenza
Pillola n. 370 del 29 luglio 2026

Pillola a cura dell'Avvocato Angela Bruno

Con la recentissima ordinanza n. 21881/2026, la Cassazione ha confermato il proprio orientamento ormai consolidato in tema di rapporti patrimoniali nell’ambito familiare, che oggi comprende anche la convivenza di fatto.
È stato, infatti, ribadito che l'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio – quale il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’abitazione destinata alla famiglia, pur se intestata esclusivamente all’altro convivente - configura l'adempimento di un'obbligazione naturale, come tale irripetibile ex art. 2034 c.c., purché l'attribuzione medesima sia adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens e, dunque, non travalichi i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
La Suprema Corte ha tra l’altro evidenziato che in tale circostanza non può essere invocata neppure l’azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., presupponendo la stessa un arricchimento senza giusta causa: dunque, essa non è configurabile quando lo spostamento patrimoniale sia giustificato da un contratto, da una liberalità o dall’adempimento di un’obbligazione naturale e le prestazioni non eccedano il mero adempimento dei doveri nascenti dalla convivenza senza travalicare i limiti di proporzionalità e adeguatezza.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »