Pillola a cura dell’Avv. Stefania Lupini
La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 4, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede – in caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione e all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1 - che il diritto di prelazione e retratto, di cui agli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, possa essere esercitato pur quando l’atto dispositivo, relativo a tali beni immobili o porzione di essi, abbia ad oggetto la costituzione, in favore di terzi, di un diritto reale “minore”, e segnatamente l’usufrutto o la superficie.
