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Pillola n. 353 del 19 maggio 2024

Pillola a cura della Dottoressa Ludovica Mazzei

L’ordinanza n. 12611/2026 della Corte di Cassazione affronta il tema degli accertamenti fiscali nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, chiarendo i limiti della presunzione di distribuzione degli utili ai soci.
La Corte afferma che la definitività dell’accertamento notificato alla società non impedisce automaticamente al socio di difendersi nel proprio giudizio tributario. Tale principio vale quando l’atto societario è divenuto definitivo per ragioni processuali, come la mancata impugnazione, e non per una decisione sul merito della pretesa fiscale.
Nel caso esaminato, una S.r.l. in liquidazione non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e l’Agenzia delle Entrate aveva ricostruito induttivamente il reddito applicando una redditività del 30% alle fatture emesse. Su questa base era stato notificato al socio un avviso Irpef per utili extracontabili presuntivamente distribuiti. Il contribuente contestava la percentuale di redditività ritenendola eccessiva rispetto alla reale situazione economica della società. I giudici di merito avevano respinto il ricorso sostenendo che la mancata impugnazione dell’accertamento societario impedisse ogni contestazione successiva. La Cassazione ha invece precisato che non esiste un automatismo tra accertamento della società e tassazione del socio. Se l’accertamento societario non è stato esaminato nel merito, il socio può contestare sia la distribuzione degli utili sia l’esistenza stessa del maggior reddito societario. La presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base resta valida, ma mantiene natura relativa e può essere superata con prova contraria. Il giudice tributario deve quindi verificare concretamente l’attendibilità della ricostruzione del reddito societario. Nel caso specifico, la Corte ha rinviato la causa affinché venga riesaminata la congruità della percentuale di redditività applicata dall’amministrazione finanziaria.
La decisione rafforza il diritto di difesa del socio e ribadisce che la capacità contributiva deve essere accertata in concreto, senza trasformare la definitività formale dell’atto societario in una prova assoluta dell’esistenza degli utili tassabili.

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