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Pillola n. 351 del 12 maggio 2025

Pillola a cura della Dottoressa Ginevra Billi

Con ordinanza n. 13656 dell’11/05/2026, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, si è pronunciata sul tema dell’esenzione IMU per i c.d. beni-merce, ossia gli immobili costruiti dall’impresa per la vendita e rimasti invenduti e non locati.

La Corte ha ribadito che l’esenzione non opera automaticamente per il solo fatto che sussistano i requisiti richiesti dalla legge, ma è subordinata, ai sensi dell’art. 2, comma 5 bis, D.L. n. 102 del 2013, anche ad un preciso adempimento formale: la presentazione della dichiarazione IMU per ciascuna annualità in relazione alla quale il contribuente intende beneficiare dell’agevolazione, trattandosi di requisiti suscettibili di variazione nel tempo. Ne consegue che l’omessa presentazione della dichiarazione entro i termini previsti determina la decadenza dal beneficio fisale.

La decisione si pone in linea anche con i più recenti approdi della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 49 del 17 aprile 2025, ha ribadito come il presupposto dell’IMU risieda nel semplice possesso del bene, anche laddove l’immobile non sia locato o non produca reddito, essendo sufficiente, ai fini della capacità contributiva, la mera possibilità giuridica di utilizzazione del bene stesso.

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