Pillola a cura del Dottor Stefano La Commara
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50/2026, ha chiarito i rapporti tra processo penale e processo tributario, confermando la legittimità dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000.
In primo luogo, si legge nella sentenza in commento, il legislatore, nel novellare la disciplina de qua, ha ritenuto che, quando nei processi i fatti sono i medesimi e le valutazioni raggiunte nel processo penale conducono all’assoluzione con le seguenti diciture “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, il processo tributario non può attestare una diversa e contraria realtà fenomenica.
In particolare, si evidenzia che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione con le formule sopra indicate vincola il giudice tributario, precludendo la possibilità di un accertamento di una realtà fattuale difforme in relazione ai medesimi fatti. Tale statuizione evidenzia l’efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio tributario, ma risponde anche ad esigenze strettamente legate alla coerenza dell’ordinamento e alla tutela del contribuente, in ragione della maggiore affidabilità dell’accertamento penale.
La Corte Costituzionale individua in via interpretativa anche delle eccezioni all’efficacia vincolante del processo penale in ambito giudiziale tributario. Tale efficacia deve essere esclusa quando:
- la fattispecie tributaria sia fondata su presunzioni legali non utilizzabili nel giudizio penale, in cui è il contribuente a dover fornire la prova contraria;
- l’assoluzione si fonda esclusivamente sull’inutilizzabilità delle prove in sede penale ma queste possono essere utilizzate nel processo tributario.
In conclusione, si può chiaramente sostenere che il giudicato penale assolutorio ha effetto anche nel processo tributario solo se accerta realmente l’inesistenza del fatto, mentre negli altri casi resta ferma l’autonomia del giudizio fiscale.
