Pillola a cura della Dottoressa Ludovica Mazzei
Con sentenza n. 11765 del 27/03/2026 la Corte di Cassazione penale si è pronunciata su un tema di particolare importanza, ovvero la formazione del giudicato progressivo.
La sentenza riguarda un caso di omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000 contestata all’amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata, per gli anni d’imposta 2012 e 2013.
Dopo la condanna in primo grado e la conferma in appello, la Cassazione aveva già annullato senza rinvio la decisione limitatamente al reato del 2012 dichiarandolo estinto per prescrizione, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per la rideterminazione della pena e della confisca in relazione al reato del 2013. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello aveva quindi rideterminato la pena e la confisca, contro cui l’imputato ha nuovamente proposto ricorso.
Chiamata una seconda volta a pronunciarsi, la Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il motivo con cui si chiedeva di rilevare la prescrizione anche per il reato del 2013. Sul punto, la Corte ribadisce che nel giudizio di rinvio operano le preclusioni derivanti dal giudicato progressivo: i punti già decisi dalla Cassazione, e in particolare l’affermazione di responsabilità per il 2013, non possono più essere rimessi in discussione. In applicazione dell’art. 628, comma 2, c.p.p., il giudice di rinvio è vincolato ai capi della sentenza rescindente e non può riesaminare questioni coperte da giudicato, salvo casi eccezionali.
