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Pillola n. 346 del 18 marzo 2026

Pillola a cura dell' Avvocato Annachiara Silipo

Il piano di rientro non salva dalla revocatoria fallimentare.

Con l’ordinanza n. 101/2026 resa in data 2 gennaio 2026, la Corte di Cassazione Civile, Sez. I, affronta la questione della esenzione dalla revocatoria, stabilendo il principio della non applicabilità dell’esenzione ai pagamenti eseguiti secondo termini differenti rispetto a quelli originari.

Il nodo della controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. (ora trasfuso nel Codice della Crisi), che esenta dalla revocatoria i "pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso".

Secondo il consolidato orientamento ribadito dalla Suprema Corte, il concetto di "termini d'uso" non deve essere inteso solo come il rispetto delle scadenze contrattuali originarie, ma può abbracciare anche la prassi consolidata tra le parti. Tuttavia, la sentenza in commento pone un limite invalicabile: la novazione delle scadenze tramite piani di rientro.

La Cassazione ha chiarito che se le parti concordano un calendario di pagamenti diverso da quello originario per sanare un pregresso inadempimento, si esce dal perimetro della "fisiologia" dei rapporti commerciali.

Il piano di rientro è, per definizione, un sintomo dello stato di crisi o di una difficoltà finanziaria già manifesta. Pertanto, i pagamenti effettuati in base ad esso non possono godere dell'esenzione, poiché mirano a regolare una posizione debitoria patologica.

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Corte: l'esenzione dalla revocatoria non si applica ai pagamenti eseguiti entro termini differenti rispetto a quelli originari se volti a dare esecuzione a un piano di rientro per forniture già ricevute e rimaste insolute.

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