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Pillola n. 328 del 09 settembre 2025

Pillola a cura dell’Avv. Antonio Alfonsi

Con l’ordinanza interlocutoria n. 22006 del 31.07.2025 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, di massima di particolare importanza ed oggetto di non univoche pronunce di legittimità, relativa alla qualificazione - retributiva o previdenziale - dei versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare, ed alla conseguente questione della spettanza del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., corollario applicativo dell’inquadramento in termini retributivi o previdenziali delle somme spettanti al lavoratore, che il datore di lavoro ha omesso di versare al Fondo di previdenza complementare, potendo il privilegio in parola essere riconosciuto solo quale conseguenza della ritenuta natura retributiva.

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