Pillola a cura dell'avvocato Silvia Amplo
Con la recente sentenza n. 112 del 18.07.2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che subordinava l’esenzione IMU (già ICI) alla coabitazione del contribuente con i propri familiari: ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prima casa rileva unicamente la dimora abituale del contribuente nell’immobile, non incidendo, invece, la residenza o la dimora dei familiari.
Tale sentenza si pone a completamento di un percorso già iniziato con la sentenza n. 209/2022 con cui la Consulta aveva escluso la necessità della convivenza tra i coniugi ai fini dell’esenzione IMU. Con la sentenza in commento, i Giudici hanno ritenuto discriminatoria la normativa previgente poiché disciplinava situazioni omogenee in modo ingiustificatamente diverso, in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. nella parte in cui, nel definire il concetto di abitazione principale, richiedeva la dimora abituale anche dei familiari, così discriminando il contribuente coniugato non convivente.
A seguito di tale importante pronuncia i Comuni non potranno più far leva sulla residenza del coniuge al fine di escludere il riconoscimento all’esenzione e, altro importantissimo riflesso, i giudizi in corso dovranno concludersi necessariamente in senso favorevole al contribuente che – in ossequio all’onere probatorio – avrà fornito adeguata documentazione circa la prova della dimora abituale.
