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Pillola n. 327 del 4 settembre 2025

Pillola a cura dell'avvocato Bartolo Quartana

Le Sezioni unite della Cassazione, con la recentissima sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025, sono intervenute sul tema relativo alla possibilità per il giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio la questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, in mancanza di impugnazione della parte che ha interesse a far valere il vizio nel grado successivo.
Gli Ermellini, chiamati a ricucire le differenti tesi giurisprudenziali in materia, hanno stabilito che qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio.
Da tale regola generale resterebbero esclusi i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi che inficiano “requisiti fondanti il processo”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso.

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