Logo-completo-con-trasparenza
Pillola n. 355 del 26 maggio 2026

Pillola a cura dell’Avv. Antonio Alfonsi

Si segnala l’ordinanza interlocutoria n. 10340/2026 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, resa nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento per il pagamento dell’ICI su immobili occupati da società partecipata da un Comune, in forza di espropriazione, attivata a seguito di una procedura di pubblica utilità, successivamente dichiarata illegittima in assenza di decreto di esproprio – in cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ratione temporis applicabile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost.. La norma in questione, a parere della Suprema Corte, sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui non esclude la soggezione ad ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento), che abbia subito l’occupazione  di terreni non seguita da decreto d’esproprio, successivamente dichiarata illegittima, la quale abbia dato luogo ad un’irreversibile trasformazione degli stessi, nell’ipotesi in cui lo stesso proprietario si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno, nonché per l’annullamento in sede amministrativa della procedura di occupazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »