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Pillola n. 344 del 23 febbraio 2026

Pillola a cura dell'Avvocato Bartolo Quartana

Restituzione del tributo versato in via provvisoria unitamente agli interessi maturati.

Nel corso della 35° edizione Telefisco, che si è svolta il 5 febbraio scorso, il MEF, in tema di interpretazione dell’articolo 68, comma 2, del Dlgs 546/1992, ha evidenziato come la norma stabilisca espressamente che, in caso di accoglimento del ricorso, l’amministrazione sia tenuta a rimborsare il tributo versato in eccedenza, unitamente agli interessi previsti dalle leggi fiscali.

Dunque, non residuano dubbi in ordine alla circostanza che il contribuente, risultato soccombente nei due gradi di merito e quindi obbligato a versare il tributo in via provvisoria, possa pretendere, dopo l’accoglimento con rinvio del proprio ricorso da parte della Suprema corte, oltre alla restituzione delle imposte già versate, anche gli interessi maturati nel periodo in cui tali somme sono rimaste nella disponibilità dell’amministrazione, avendo gli stessi natura compensativa e non risarcitoria.

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