Pillola a cura dell’Avvocato Ombretta Pacchiarotti
Corte di Cassazione Ordinanza Numero: 32910, del 17/12/2025
La Corte di Cassazione, Sezione Prima civile, con l’ordinanza n. 32910 del 17/12/2025 ha affermato che il diritto del coniuge divorziato a una quota del t.f.r. dell’altro, di cui all’art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, non può essere escluso laddove l’assegno divorzile sia stato accordato in funzione eminentemente assistenziale e non compensativo-perequativa in quanto, stante la lettera della disposizione, che fa dipendere la spettanza dell’emolumento dalla mera titolarità dell’assegno divorzile, non può introdursi, in via interpretativa, una distinzione parametrata sulla funzione in concreto rivestita dall’assegno. Tale distinzione, peraltro, non sarebbe in linea con la ratio della richiamata disposizione, quale strumento per attuare una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi, finché il matrimonio è durato, ovvero per realizzare una ripartizione di una entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio.
