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Pillola n. 322 del 17 giugno 2025

Pillola a cura dell'avvocato Bartolo Quartana

Con un importante approdo giurisprudenziale in tema di credito d’imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019 la Corte di giustizia tributaria della Lombardia, con sentenza 1482/25/2025 depositata il 16 giugno 2025, ha integralmente accolto le argomentazioni difensive della società ricorrente, affermando che l’innovatività di un progetto ricerca e sviluppo (R&S) ai fini del credito di imposta 2015-2019 va valutata con riferimento alle conoscenze disponibili per l’impresa, e non per il mercato nel suo complesso.
Nella fattispecie in esame, l’Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Mantova aveva contestato alla società l’inesistenza del credito d’imposta maturato negli anni 2015 e 2016, ritenendo che le relative spese sostenute, in forza dei progetti agevolati, non potessero qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 D.L. n. 145/2013 e succ. mod.
Per quel che rileva maggiormente, la Corte ha fatto espresso richiamo alle Linee Guida del 4 luglio 2024 emanate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ora MIMIT), recanti l'interpretazione della disciplina in tema di credito R&S ex art. 3, DL 145/2013 da utilizzare per la certificazione dei crediti d'imposta ex art. 23, DL 73/2022.
Da tali linee guida deve desumersi, secondo la Corte, che nell'ambito della ricerca e sviluppo ex art. 3, DL 145/2013 debbano rientrare anche le attività non necessariamente nuove in senso assoluto, bensì nuove per la singola impresa.
Ed invero, secondo il MIMIT, nell'ambito della ricerca e sviluppo ex art. 3, DL 145/2013 rientrano anche le attività non necessariamente nuove in senso assoluto, bensì nuove per la singola impresa. A tenore delle Linee guida, infatti, "se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta.”
Per tali ragioni, conclude la Corte, occorre valutare lo sforzo innovativo tenendo conto "dello stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa" e non, invece, del livello di conoscenze in assoluto presenti nel settore di riferimento.

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