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Pillola n. 321 del 28 maggio 2025

A cura del Dottor Roberto Janiri

Con la risposta a interpello n. 134 del 14 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, nell’ambito di un’operazione di fusione per incorporazione, la società incorporante può utilizzare in compensazione i crediti d’imposta maturati dalla società incorporata e presenti nel relativo cassetto fiscale, purché quest’ultima abbia effettuato la scelta per l’utilizzo diretto del credito in F24.

Il chiarimento si inserisce nel solco interpretativo già tracciato dalle risposte a interpello nn. 153/2023 e 218/2023 e dal principio di diritto n. 4/2024, secondo cui, in virtù del combinato disposto dell’art. 2504-bis c.c. e dell’art. 172, comma 4, del TUIR (D.P.R. 917/1986), la fusione per incorporazione comporta una successione universale della società incorporante nelle posizioni giuridiche attive e passive della incorporata, inclusi i crediti fiscali.

Tale passaggio non costituisce una nuova cessione ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), ma un effetto legale derivante dall’operazione straordinaria. Di conseguenza, l’utilizzo del credito non richiede l’attivazione di un nuovo processo di comunicazione all’Agenzia.

Operativamente, per l’utilizzo in compensazione nel modello F24, occorre:

  • inserire nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale della società incorporante (che utilizza il credito);
  • indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale della società incorporata, selezionando il codice identificativo “62 – Soggetto diverso dal fruitore del credito”.

Questo orientamento tutela la continuità dei benefici fiscali nelle operazioni straordinarie e rafforza la certezza giuridica per imprese e professionisti nella gestione dei crediti legati al Superbonus e ad altri bonus edilizi.

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