Pillola a cura del Dottor Stefano La Commara.
Un recente filone della giurisprudenza di merito ha considerato i ricorsi tributari inammissibili qualora le relative ricevute di consegna e accettazione vengano depositate in formato Pdf.
Ed invero, in alcuni casi, i giudici di merito hanno ritenuto inammissibile il ricorso poiché le ricevute erano state depositate sulla piattaforma telematica in formato Pdf anziché in formato Eml. A dire di quest’ultimi, solo il formato Eml contenente il messaggio di posta elettronica e i relativi allegati darebbe prova del fatto che il ricorso sia stato allegato al messaggio di Pec.
Tale orientamento ha generato delle perplessità.
Infatti, l’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs 546/1992 prevede che le parti devono depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente mediante le modalità telematiche previste per il processo tributario (Pdf/A-1a o Pdf/A-1b, Tiff nonché Eml). In aggiunta, la circolare del Mef 1/DF del 4 luglio 2019 evidenzia che ai fini della prova della notifica del ricorso, le ricevute di consegne e di accettazione dei ricorsi tributari possono essere depositate sia in formato Pdf sia in formato Eml.
Si evidenzia però che il filone espresso dalla giurisprudenza di merito si fonda su casi in cui l’ente impositore non si era costituito e quindi il ricorso è stato considerato inammissibile non potendo, in ogni caso, ritenersi raggiunto lo scopo dell’atto ex articolo 156 del Codice di procedura civile (Cgt Siracusa 2922/2024, Cgt Catanzaro 1821/4/2024, Cgt Caserta 3641/11/24, Cgt Palermo 3681/2024, Cgt Enna 338/1/23). Nel caso in cui il Comune o l’Ente si costituisca in giudizio, il presunto vizio di notifica sarebbe sanato dal raggiungimento dello scopo da parte dell’atto ai sensi dell’art. 156 c.p.c.