Pillola a cura dell'Avvocato Bartolo Quartana.
Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 23/10/2024) 09/01/2025, n. 444
Non è passata sottotraccia l’ordinanza n. 444 del 09.01.25 -che farà discutere per essersi troppo addentrata nel merito del giudizio-, con la quale la Suprema Corte è intervenuta a favore dell’Ufficio, sanando quello che a tutti gli effetti poteva apparire come un errore dell’Agenzia.
L’Ufficio, infatti, a seguito di un Pvc, contestava un comportamento antielusivo ad una società ai sensi del soppresso articolo 37 bis del Dpr 600/1973, in base a tale norma (così come ora previsto dall’articolo 10 bis della legge 212/2000) a pena di nullità, l’avviso di accertamento deve essere preceduto dalla richiesta, al contribuente, di chiarimenti in cui devono essere indicati i motivi per cui si reputa applicabile una simile contestazione elusiva. L’Ufficio aveva invece omesso di effettuare tale richiesta.
Avverso l’avviso di accertamento emesso in violazione del contraddittorio ricorreva la contribuente ottenendo l’annullamento dell’atto in primo grado, mentre in secondo grado la Corte riteneva non necessario il contraddittorio preventivo.
Gli Ermellini, chiamati a pronunciarsi in ordine alla violazione dell’obbligo del contraddittorio previsto di cui all’articolo 37, sorprendentemente hanno messo in discussione la qualificazione giuridica della fattispecie in termini di abuso del diritto/elusione, poiché, ad opinione della Corte, le contestazioni dell’Ufficio erano dirette a contrastare l’evasione. In tal modo, venuto meno l’obbligo di contraddittorio preventivo (non previsto laddove si contesti la fattispecie evasiva), l’atto dell’Agenzia non poteva considerarsi illegittimo.
Per il Collegio infatti «Non vi sono ostacoli particolari alla riqualificazione della fattispecie da elusiva/abusiva. In un precedente relativo all' interpretazione di fattispecie negoziale (cfr. Cass. Sez. 5, sentenza n. 27550 del 30/10/2018 ) la Corte ha già operato un simile procedimento ermeneutico sussumendo il fatto nell'evasione e, nel presente ricorso, per effetto della riqualificazione non si realizza alcun nocumento al diritto di difesa, non solo perché i fatti posti a base dell'accertamento restano intatti e muta solo la sussunzione giuridica, ma anche in quanto nessuna lesione del contraddittorio endoprocedimentale è avvenuta nella fattispecie, riqualificata come evasione fiscale.»