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Pillola n. 295 del 31 ottobre 2024

Pillola a cura del Dottor Stefano La Commara

Il nuovo art. 21-bis del D.lgs 74/200 introdotto dal D.lgs 84/2024 ha previsto un importante deroga al principio del doppio binario applicabile tra il processo penale e il processo tributario. Tale novità è stata confermata da una recente sentenza n. 2763/4/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.
I giudici hanno evidenziato come l’irrevocabilità di una sentenza di assoluzione penale possa produrre la propria efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché integratasi anteriormente al 29 giugno 2024.  Affinché ciò accada devono verificarsi tre condizioni, la prima è che l’assoluzione viene pronunciata perché il fatto non sussiste, la seconda è che i due giudizi entrambi pendenti devono riguardare lo stesso soggetto e gli stessi fatti materiali e, infine, la terza che l’efficacia si riferisca alla medesima fattispecie.
Il Collegio si è pronunciato sulla scorta di una recente sentenza della Corte di Cassazione, secondo la quale le novità in materia si applicano anche laddove la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 87 del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del D.Lgs., sia ancora pendente il giudizio di cassazione.
A maggior ragione, dunque, ritiene la Corte Lombarda, tale ius superveniens è applicabile nel caso in cui, come nel presente giudizio, il procedimento sia pendente innanzi al giudice del merito.

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