Pillola a cura del Dottor Simone Agnini
Con l’ordinanza n. 11695, depositata il 29.04.2026, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso ex art. 87 comma 1 lett. b) del TUIR ai fini della participation exemption.
Il caso riguarda la cessione di una partecipazione per la quale è stata contestata la classificazione in bilancio nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie come operazione elusiva secondo l’abrogato art. 37-bis del DPR 600/73 applicabile ratione temporis.
Sul punto, la Cassazione ha evidenziato che il criterio per l’allocazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni o l’attivo circolante “non è solo quello della durevolezza dell’investimento, ma, soprattutto, della destinazione strategica attribuita dagli amministratori”.
Qualora abbia, dunque, un mero intento speculativo, o sia comunque destinato a un disinvestimento nel breve periodo, la partecipazione deve essere rilevata tra le poste dell’attivo circolante.
