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Pillola n. 334 del 13 novembre 2025

Pillola a cura dell'avvocato Bartolo Quartana

Con la risoluzione 56 E del 13 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla modalità di determinazione della sanzione nelle ipotesi di tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetti a imposta di registro.
L’ADE, sulla scia del recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall’articolo 69 del TUR deve essere commisurata all’imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell’imposta, sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità.
Con riferimento alle annualità successive alla prima trova, invece, applicazione la sanzione per tardivo versamento prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, con possibilità di procedere al ravvedimento.

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