Pillola a cura del Dottor Stefano La Commara
È impugnabile lo stop a riattivare il pagamento a rate.
Nel processo tributario, l’art. 19 D.lgs. n. 546 del 1992, il quale indica tassativamente la tipologia di atti che possono essere impugnati dinanzi le Corti di Giustizia Tributaria, è sovente oggetto di discussione.
Di recente, ad esempio, la Corte di Giustizia Tributaria di II della Puglia si è pronuncia con la sentenza n. 1918 depositata il 18/06/2025, accogliendo un ricorso avente ad un oggetto un atto che, secondo la tesi dell’Agenzia, non poteva essere ricondotto nel novero dell’elenco formulato dalla disposizione normativa sopra indicata.
Il caso in esame riguardava il provvedimento di rifiuto alla riattivazione della precedente rateizzazione del pagamento di alcune cartelle da parte di una società decaduta dalla definizione agevolata dopo il pagamento delle prime due rate.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione impugnava la decisione dei giudici di primo grado favorevole alla contribuente, sostenendo che l’atto impugnato non potesse rientrare tra quelli previsti dall’art. 19 del d.lgs n. 546/1992.
Al riguardo, i giudici di appello hanno ritenuto che la tassatività dell’elencazione contenuta nella norma non va riferita ai singoli provvedimenti nominativamente indicati, ma alle categorie cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili in relazione agli effetti giuridici prodotti.
In particolare, il diniego di riattivazione di precedenti dilazioni di pagamento può essere ricondotto al diniego di agevolazioni di cui al comma 1 lettera h) dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Sul tema, l’orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamato pure nella sentenza qui esaminata, ritiene che “l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’articolo 19 del Dlgs 546/1992 non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti incidenti sul rapporto tributario impositivo, allorché sussista l’interesse attuale, concreto e economicamente valutabile del contribuente a ottenere una diversa definizione del rapporto tributario, donde può essere valutata nel merito la sussistenza o meno delle condizioni di tale definizione.” (Cass. Civ. Sez. Trib. n. 1335/2024)
