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Pillola n. 324 del 01 luglio 2025

Pillola a cura dell'avvocato Silvia Amplo

Con sentenza n. 14012 del 26.05.2025 la Suprema Corte, rafforzando ancor di più il proprio orientamento, ha riaffermato l’applicabilità ai giudizi pendenti delle nuove casistiche di impugnabilità dell’estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate previste all’art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 12, d lgs 110/2024.
Oltre a ribadire quanto già affermato anche con precedenti giurisprudenziali, gli Ermellini con la pronuncia in commento si spingono oltre offrendo una lettura estensiva della novella riconducendo nell’alveo delle ipotesi di pregiudizio che legittimano l’impugnabilità dell’estratto di ruolo anche quello diretto “ad evitare ovvero a revocare la declaratoria di fallimento” che può essere accostato a quello che emerge nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019 indicato espressamente alla lett. d) del comma 4-bis post modifica. La sopravvenuta dichiarazione di fallimento, dunque, non esclude, ma anzi rafforza il pregiudizio richiesto dall’art. 12, c. 4-bis, D.P.R. 602/1973 per l’impugnazione diretta di estratti di ruolo relativi a cartelle non notificate.
Da ultimo, è bene segnalare che con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio già espresso in tema di legittimazione processuale della società cancellata dal registro imprese nella vigenza dell’art. 28, co. 4 d.lgs. 175/2014 in quanto riconosce la legittimazione “suppletiva” dell’ex liquidatore anche nella particolare ipotesi di società cancellata, poi dichiarata fallita, in caso di inerzia del curatore.

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