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Pillola n. 300 del 19 novembre 2024

Pillola a cura dell’Avv. Stefania Lupini

La Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, a seguito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha enunciato un importante principio di diritto in materia di rito applicabile alla procedura di sfratto per morosità nell’ambito di un contratto di affitto di azienda o di ramo d’azienda. Il contrasto interpretativo era sorto nella giurisprudenza di merito in quanto il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”) in attuazione della legge delega n. 206/2021, ha modificato l’art. 657 c.p.c. inserendo al primo comma, dopo le parole “può intimare al conduttore” le parole “al comodatario di beni immobili, all’affittuario di azienda”, lasciando tuttavia inalterato il secondo comma del medesimo articolo,  relativo per l’appunto allo sfratto per morosità, senza specificarne una più ampia portata applicativa, differentemente da quanto avvenuto nel comma precedente.
Al riguardo, la Suprema Corte ha in particolare chiarito che, in conformità dei principi ispiratori che hanno informato la legge delega, “il procedimento speciale di intimazione di sfratto per morosità di cui all’art. 658 c.p.c. è applicabile anche al contratto di affitto di azienda (o di ramo di azienda) che comprenda uno o più beni immobili”.

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