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Pillola n. 288 del 09 ottobre 2024

Pillola a cura dell'avvocato Stefania Lupini

Diritto di ipoteca salvo se il creditore non ha partecipato all'abuso edilizio

La Corte Costituzionale – pronunciandosi sulla questione rimessa dalle Sezioni Unite della S.C. con l’ordinanza n. 583 dell’8 gennaio 2024 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), «nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire», nonché, in via consequenziale, dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, norma di identico contenuto.

Secondo quanto argomentato dalla Corte le citate disposizioni – secondo cui l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire conduce alla confisca edilizia del bene, configurabile, in base al “diritto vivente”, come un acquisto a titolo originario a favore dell’ente – finiscono per far subire al creditore ipotecario le conseguenze sanzionatorie di un abuso edilizio al quale detto creditore è del tutto estraneo, perché non è destinatario dell’ordine di demolizione, né chiamato a rispondere della sua inottemperanza e neppure obbligato propter rem alla predetta demolizione, posto che il diritto reale di garanzia non attribuisce né il possesso, né la detenzione del cespite.

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