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Pillola n. 234 del 10 ottobre 2023

Pillola a cura di Edoardo Rezzi.

In esito all’ordinanza di rimessione n. 16091/22 della Corte di Cassazione, nell’ambito della causa 341/22, l’Avv. Generale Ue ha fornito le proprie conclusioni in merito al possibile contrasto della normativa nazionale rispetto alla normativa unionale inerente all’Iva nella misura in cui, la prima, subordina la qualificazione di soggetto passivo al raggiungimento di determinate soglie di volume d’affari. L’avvocatura, in attesa della pronuncia della CGUE, rileva che la qualifica di soggetto passivo Iva è attribuibile senza alcuna limitazione a qualsiasi soggetto che effettui attività di cessione di beni o prestazione di servizi intese in senso obiettivo, a prescindere dal raggiungimento di soglie dimensionali. Tuttavia la stessa Avvocatura osserva che, riguardo la qualificazione di soggetto passivo e al raggiungimento di soglie dimensionali, la normativa italiana riguardante le società di comodo non contrasta con la normativa unionale ove non intenda negare la qualifica di soggetto passivo ma abbia la diversa funzione di contrastare comportamenti abusivi.

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