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Pillola n. 222 del 07 luglio 2023

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 336 del 1° giugno 2023, ha fornito chiarimenti riguardo il debitore d’imposta ai fini IVA e l’intervento diretto della stabile organizzazione italiana.

In particolare si ribadisce che, come disposto dal DPR n. 633 del 26/10/1972 (c.d. “Decreto IVA”), qualora le prestazioni di servizi o le cessioni di beni, siano effettuate da parte di un soggetto non residente nei confronti di un soggetto residente nel territorio dello Stato e soggetto passivo IVA, quest’ultimo assolve agli obblighi di impositivi IVA con il meccanismo del reverse charge.

Quando invece il soggetto non residente fornisce tali prestazioni per il tramite della sua stabile organizzazione italiana, questa diventa debitrice dell’imposta.

Definite le modalità di trattamento ai fini IVA delle operazioni tra soggetti residenti e non, citando l’art. 53 del Regolamento (UE) n. 282 del 2011, l’Agenzia riporta nella risposta i due principali presupposti per poter valutare l’intervento di una stabile organizzazione come parte attiva in un’operazione rilevante ai fini IVA:

  1. la stabile deve essere “caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche per consentire di effettuare la fornitura di beni e servizi in cui interviene”;
  2. i suddetti mezzi tecnici e umani devono essere “utilizzati dallo stesso (n.d.r.) soggetto passivo estero” per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali veni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione”.

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