L’ordinanza n. 5661 della Cassazione, depositata il 02.3.2020, attiva un acuto monito nei confronti di chi è solito delegare con eccessiva disinvoltura i propri adempimenti dichiarativi. A parere dei giudici di legittimità, infatti, il contribuente assistito da un professionista in materia di adempimenti fiscali, non può beatamente cullarsi nel disinteresse circa l’operato di quest’ultimo senza correre il rischio di vedere impegnata la propria responsabilità con conseguente applicazione di sanzioni al ricorrere di violazioni di legge. Nella specie, al fine di sfuggire alle sanzioni, non è sufficiente avere sporto denuncia nei confronti del commercialista ma occorre provare di aver posto in essere specifici atti diretti a controllare l’effettiva esecuzione degli adempimenti delegati. Tale onere probatorio è colmabile, a ben vedere, solo dimostrando il comportamento fraudolento del professionista.
