Lo Studio Legale La Commara & Partners - Studio Legale Tributario vince in Cassazione sul tema della piena deducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
Lo Studio ha assistito con successo una società immobiliare, operante anche nel settore della locazione di immobili, a seguito di un’attività accertativa dell’Agenzia delle Entrate con cui erano stati recuperati a tassazione gli interessi passivi integralmente dedotti da quest’ultima e relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili concessi, in parte, in locazione e comunque tutti destinati alla locazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 36, della legge n. 244/2007 (di seguito, anche, la “Finanziaria 2008”).
L’Amministrazione finanziaria aveva sostenuto che la società non possedesse il requisito soggettivo previsto dalla norma di riferimento e che la stessa non potesse godere della integrale deducibilità prevista dalla Finanziaria 2008, avendo il legislatore limitato tale possibilità soltanto agli oneri finanziari corrisposti per l’acquisto o la costruzione di immobili destinati alla locazione e garantiti da ipoteca.
In conformità a quanto sostenuto dallo Studio legale, la Cassazione, emettendo l’ordinanza n. 34424 del 28 dicembre 2025, ha rigettato la tesi restrittiva dell’Agenzia ed ha riconosciuto che gli interessi passivi corrisposti per finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione sono totalmente deducibili, in deroga al regime di parziale deducibilità previsto dall’art. 96 del d.P.R. n. 917/1986, trattandosi di IRES relativa ad annualità precedenti all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 14/09/2015, che hanno ristretto la portata applicativa dell’art. 1, comma 36, della Finanziaria 2008.
Nel dettaglio, sotto il profilo soggettivo, le argomentazioni profuse a tutela dei diritti della società assistita hanno dimostrato che la tesi dell’Agenzia, secondo cui solo le società immobiliari di gestione sono destinatarie della norma in commento, con esclusione delle società che esercitano l’attività di locazione di immobili non in via prevalente, non può essere accolta, non essendo prevista nessuna limitazione in tal senso nell’originaria formulazione della disposizione, applicabile ratione temporis; anche per quel che riguarda il profilo oggettivo, i giudici di legittimità hanno riconosciuto la fondatezza della tesi dello Studio destituendo di qualsiasi valore la pretesa dell’Ufficio secondo cui soltanto gli interessi passivi corrisposti in virtù di contratti di mutuo possono essere dedotti ai sensi dell’art. 1, comma 36, della Finanziaria 2008, stante il fatto che muove da una lettura eccessivamente restrittiva della norma, che invece parla di “finanziamenti” in generale (ottenuti mediante i contratti più vari, ovvero mutuo, apertura di credito, o leasing) garantiti da ipoteca.
