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Pillola n. 337 del 20 gennaio 2025

Pillola a cura del Dottor Stefano La Commara

Con l’ordinanza n. 34444/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito i limiti dei poteri del Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. La controversia prende le mosse da un avviso di accertamento emesso dal Centro operativo nei confronti di un contribuente domiciliato fiscalmente a Roma.

Il contribuente ha impugnato l’atto eccependo la nullità per incompetenza territoriale dell’organo emittente, in quanto non titolare del potere di emanare atti impositivi fuori dalla propria area territoriale.

I giudici di merito, richiamando l’articolo 28, comma 2, del Dl 78/2010 in materia di attività di controllo automatizzate, ritenevano legittimo l’operato del Centro

Chiamata a pronunciarsi sul tema, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e dichiarato illegittimo il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria, ribadendo l’orientamento secondo il quale, ai sensi dell'art. 28, comma 2, D.L. 78/2010, il Centro operativo di Pescara ha solo poteri di istruttoria e di controllo, non anche impositivi, essendo riservata all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente l'adozione degli atti impositivi".

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