Con ordinanza n. 8281 del 29.04.2020 la Suprema Corte di Cassazione, in prosecuzione di un orientamento ormai consolidato in materia di “trust”, ha ribadito che l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista ai sensi dell’art. 2, comma 47 del d.l. 3.10.2006, n. 262 anche per i vincoli di destinazione, è dovuta solo al momento dell’effettivo trasferimento del bene al beneficiario, non essendo rilevanti ai fini fiscali il momento della costituzione dell’atto istitutivo o della dotazione patrimoniale in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo patrimoniale.
