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Pillola n. 371 del 22 settembre 2023

Pillola a cura del Dottor Simone Agnini

Rimborso dell'imposta di registro: il termine decorre dal versamento

Il termine triennale per il rimborso dell’imposta di registro ex art. 77 del DPR 131/1986 decorre dalla data di pagamento anche nell’ipotesi di riqualificazione dell'operazione a seguito di accertamento con adesione. Ciò è quanto sostenuto dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 25549 del 18 settembre 2026.

Per la Corte, infatti, “Il diritto al rimborso non può [..] considerarsi sorto in un momento posteriore al pagamento […] in quanto l'imposta (proporzionale) di registro […] non era dovuta "ab initio", per essere dovuta invece l'IVA. La verifica successiva, [..] non ha valenza costitutiva ma solo di riqualificazione dell'atto e della prestazione sottoposti a tassazione e considerati come soggetti (sin dall'inizio) all'imposta sul valore aggiunto, sicché il diritto al rimborso non può ritenersi sorto al momento della operata riqualificazione […] sicché l'istanza di rimborso poteva essere utilmente avanzata entro il termine di cui al citato art. 77 DPR n. 131/1986, decorrente dalla data dell'eseguito versamento.”

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