Pillola a cura della Dottoressa Francesca Stellato
Risposta n.250/2024 del 9/12/2024
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.250/2024 del 9/12/2024 all’istanza di interpello avente per oggetto “IVA – soggettività passiva delle holding e detraibilità dei transaction costs”, ha confermato la soluzione interpretativa presentata dalle società Istanti per quanto riguarda la soggettività passiva iva di società sub –holding a “struttura leggera” ossia Holding di partecipazioni che, pur in assenza di un’autonoma organizzazione di mezzi e persone ad eccezione dell’Amministratore Unico, oltre a percepire dividendi effettuino operazioni rilevanti ai fini iva nei confronti delle proprie partecipate, quali, nel caso in esame, attività di finanziamento soci mediante l’emissione di un prestito obbligazionario garantito e la successiva erogazione di un finanziamento soci fruttifero di interessi da addebitarsi alla scadenza, con il fine ultimo di acquisire una società terza.
Di contro, per quanto riguarda la detraibilità dell’iva sui transaction costs rappresentati prevalentemente da costi per consulenze professionali, tecniche e legali, annotati sui registri iva dell’esercizio di sostenimento, posto che il riaddebito di tali costi è operazione rilevante ai fini iva, l’Agenzia delle Entrate precisa che, ai sensi dell’art.19 c.5 del d.P.R. n.633 del 1972, in presenza di attività che danno luogo sia ad operazioni imponibili (appunto il riaddebito intercompany dei Transaction costs) che di operazioni esenti (attività di puro finanziamento e addebito di Commitment fee) la detrazione dell’iva è ridotta in ragione del cosiddetto “pro-rata di detraibilità” (calcolato ai sensi dell’art. 19 bis, c.1 del d.P.R. n.633 del 1972) pari al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nel medesimo anno. Giova precisare che l’erogazione di finanziamenti e l’addebito della relativa commissione (Commitment fee) non può considerarsi occasionale, caso che escluderebbe l’applicazione del pro-rata, rientrando fra le attività tipiche delle sub –holding Istanti del presente interpello.
Inoltre, considerato che la detrazione dell’iva può essere esercitata “al piu' tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo'' (art. 19, comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972), l’Agenzia ha precisato che l’operazione di finanziamento deve considerarsi effettuata nell’esercizio in quanto la Commitment fee, emolumento strettamente funzionale all’operazione di finanziamento, è stata addebitata nel medesimo anno e a nulla rileva ai fini dell’effettuazione dell’operazione e della conseguente detraibilità, che gli interessi passivi andranno pagati solo alla scadenza del finanziamento fruttifero.