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Pillola n. 267 del 19 aprile 2024

Pillola a cura del Dottor Stefano La Commara

Il nuovo comma 5 bis dell’art. 7 del D.lgs n. 546/92 stabilisce che l'amministrazione è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato; facendo fulcro sulla disposizione di recente introduzione, una società di capitali ha impugnato la sentenza di prime cure nella quale è risultata soccombente asserendo essere gravante sull’Amministrazione l’onere probatorio e, quindi, sostenendo non essere a sé imputabile l’onere di dimostrare l’esistenza dei crediti recuperati. In particolare, giudici di prime cure hanno respinto il ricorso affermando che anche in questo caso trova applicazione l’art. 2697 c.c, che prevede un principio, applicabile anche al processo tributario, in base al quale chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che costituiscono il fondamento e chi eccepisce l’inefficacia di tali atti deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. Tale onere non è stato adempiuto dal contribuente, Confermato soccombente proprio in quanto la nuova formulazione del comma 5 bis non modifica l’ordinaria ripartizione dell’onere della prova che resta ancora ancorata ai principi classici stabiliti dall’art. 2697 che non risulta affatto abrogato o inapplicabile al processo tributario.

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