Pillola a cura del Dottor Andrea Gabrielli
Con la sentenza n. 613 del 18 dicembre 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Bergamo, Sezione 2, si è pronunciata in tema di diniego dei rimborsi IRPEF e delle addizionali regionali per gli anni 2022 e 2023, presentato da un contribuente rientrato in Italia dopo un lungo periodo di lavoro all’estero.
Il ricorrente aveva lasciato il Paese nel 2010 per motivi professionali, operando in Cina e negli Stati Uniti, per poi fare ritorno in Italia nel 2019.
L’Agenzia delle Entrate aveva respinto i rimborsi sostenendo che l’agevolazione prevista dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, destinata ai lavoratori rimpatriati, non si applicasse in caso di rientro con lo stesso datore di lavoro e senza un nuovo contratto.
Il contribuente impugnava il diniego sostenendo di possedere tutti i requisiti richiesti sia dalla legge sia dalla prassi amministrativa.
La Corte ha innanzitutto precisato che la valutazione deve fare riferimento esclusivamente ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, in quanto le circolari ministeriali non possono sostituire la legge. Nel caso di specie il ricorrente ha soddisfatto tutte le condizioni richieste: aveva trasferito la residenza in Italia dopo più di cinque anni di assenza e, al rientro, aveva assunto un ruolo direttivo superiore rispetto a quello precedentemente ricoperto. In tal senso la Corte ha accertato anche come l’esperienza lavorativa all’estero avesse incrementato la qualificazione professionale del lavoratore giustificando il riconoscimento dell’agevolazione.
Pertanto i ricorsi sono stati accolti e i rimborsi richiesti riconosciuti, con le spese processuali compensate in considerazione della complessità e della non univocità della giurisprudenza in materia. La pronuncia de qua assume particolare importanza laddove, fornendo un’interpretazione ossequiosa della norma a garanzia degli interessi dei lavoratori rimpatriati che soddisfano i requisiti richiesti dall’agevolazione, pone l’accento sulla prevalenza del dettato legislativo rispetto alle circolari interpretative.
