Pillola a cura del Dottor Simone Agnini
Riconosciuto il diritto alla proroga del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati anche in assenza di una precedente iscrizione all’Aire, purché sia dimostrata l’effettiva residenza all’estero.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 2313/2/2025, depositata il 17 ottobre scorso.
La Corte ha chiarito che "il riconoscimento di un beneficio fiscale può essere legittimamente escluso solo in caso di carenza dei requisiti sostanziali, dovendo invece il difetto di adempimenti formali, come l'iscrizione all'Aire, essere surrogato dalla prova dell'effettiva residenza all'estero, per motivi di studio o di lavoro, prima del rientro in Italia".