Pillola a cura dell’Avv. Antonio Alfonsi
Conformandosi a quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 43/2025, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che in tema di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale, il quale ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito
