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Pillola n. 319 del 29 aprile 2025

Pillola a cura dell'Avvocato Bartolo Quartana

Con la sentenza n. 10693 del 23/04/2025 la Cassazione è tornata ad occuparsi del tema relativo all’interpretazione dell’articolo 6, comma 3, D.P.R. 633 del 1972, in ordine alla differenziazione tra fatto generatore e momento dell’esigibilità dell’Iva relativa alle prestazioni di servizi.

Tale norma prevede espressamente che “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo”. La giurisprudenza unionale aveva già in passato stabilito che l'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/72, là dove attribuisce rilevanza a fini impositivi, quanto alle prestazioni di servizi, al dato del pagamento del relativo corrispettivo, non contrasta con l'art. 10 della sesta direttiva "in quanto questa disposizione, pur identificando il fatto generatore dell'imposta con l'esecuzione della prestazione, consente tuttavia agli Stati membri di stabilire che l'imposta diventi esigibile, per tutte le prestazioni, solo con l'incasso del corrispettivo" (Corte giust. 26 ottobre 1995, causa C-144/94)

La Suprema Corte, dunque, ricollegandosi ad alcune sue precedenti pronunce, torna a ribadire che la norma nazionale deve essere necessariamente intesa nel senso che la ficta identificazione con il pagamento del corrispettivo ("le prestazioni di servizio si considerano effettuate...") investe il compimento della prestazione con esclusivo riferimento alla sua rilevanza ai fini della mera esigibilità dell'imposta.

Sul piano Iva esistono quindi due momenti:

i) il fatto generatore dell’imposta (che determina l’imponibilità dell’operazione che è indice di capacità contributiva) da cui scaturisce l’obbligazione tributaria e gli altri obblighi a essa collegati;

ii) l’esigibilità, da intendersi come momento ultimo in cui l’erario ha diritto a riscuotere l’imposta ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione.

Pertanto, l’Amministrazione finanziari ai fini della contestazione dell’omessa fatturazione deve dar prova, anche solo sulla base di elementi presuntivi, che il pagamento in realtà è stato compiuto, anche per equivalente, oppure che esiste un intento del contribuente di sottrarsi all’adempimento dell’obbligo di fatturare e di assolvere l’Iva.

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