Con l’Ordinanza n. 32024 del 28 ottobre 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla valenza probatoria delle dichiarazioni di terzi, non trascritte nel prodromico processo verbale di constatazione, ai fini della legittimità dell’impianto motivazionale del successivo avviso di accertamento, basato sulle predette dichiarazioni.
Secondo i giudici di Piazza Cavour l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese da terzi in sede di verifica fiscale non può essere negata per il solo fatto che le stesse non siano state verbalizzate in un PVC ma solamente riportate nell’avviso di accertamento; conseguentemente tali dichiarazioni devono essere valutate dal giudice di merito al pari di tutti gli altri elementi di prova prodotti in giudizio.